Il DL 207/2021 e le direttive del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

20 Dicembre 2021 Luca Baldin


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le numerose novità, la modifica dell’art. 135 bis del Testo Unico dell’edilizia: bollino obbligatorio per gli edifici predisposti alla ricezione a banda ultra-larga, agibilità degli edifici nuovi e ristrutturati vincolata alla realizzazione degli impianti multiservizi in fibra ottica e registrazione degli impianti nel SINFI a cura dei Comuni

Il 9 dicembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 il decreto legislativo 207/2021 dell’8 novembre 2021, che attua la direttiva (UE) 2018/1972 relativa al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Era un provvedimento a lungo atteso e che introduce numerosi cambiamenti nel mondo delle telecomunicazioni e dei media televisivi. Tra di essi va senz’altro segnalato in questa sede l’art. 4, che si riferisce alle “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”.

Tre sono i punti affrontati nell’art. 4 che vanno a modificare in modo sostanziale la situazione nota e a chiarire alcuni degli aspetti più controversi che hanno di fatto frenato l’attuazione di un provvedimento che risale a più di sei anni fa (L. 164/2014 art. 6 ter):

  1. il rilascio dell’etichetta di edificio predisposto alla banda ultra-larga, che diventa l’attestato ufficiale (e obbligatorio) dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di realizzazione dell’impianto multiservizio a norma CEI 306-2 per gli edifici nuovi o ristrutturati post 1° gennaio 2022; attestato che deve essere rilasciato da un tecnico in possesso dell’abilitazione ai sensi del DM 37/08 lettera B (l’unico abilitato al rilascio)
  2. l’obbligo di allegare l’attestazione del tecnico relativa alla realizzazione dell’impianto in fibra ottica alla segnalazione certificata per la domanda di agibilità dell’edificio, pena il mancato rilascio della stessa
  3. L’affidamento ai Comuni della registrazione nel SINFI (Catasto delle infrastrutture elettroniche) degli impianti oggetto delle segnalazioni certificate entro il termine tassativo di 90 giorni dal ricevimento

L’articolo, infine, si conclude con l’indicazione, non priva di significative ricadute, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha tempo tre mesi per adeguare alle nuove esigenze il DM n. 37 del 22 gennaio 2008 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici.

È evidente che le modifiche riportate fanno fare un salto in avanti importante alla delicata questione relativa all’infrastrutturazione digitale degli edifici italiani, riconoscendo senza ombra di dubbio l’obbligatorietà degli interventi in caso di nuova edificazione e ristrutturazione profonda; identificando ancora una volta, senza ombra di dubbio, chi siano i tecnici abilitati ad intervenire e a certificare gli impianti; segnalando, infine,  la responsabilità della Pubblica Amministrazione chiamata non solo a vigilare sul rispetto della legge, ma ora anche alla registrazione nel SINFI degli impianti realizzati (il che implica di necessità un controllo molto maggiore).

Tutto ciò definisce ancora una volta un modello e lo affina, modello che senza grandi difficoltà può essere esteso anche agli edifici esistenti con poche azioni mirate, producendo un’accelerazione enorme nel processo di crescita dell’infrastruttura digitale del Paese.

Luca Baldin

Project Manager di Pentastudio e della piattaforma di informazione e marketing Smart Building Italia. È event manager della Fiera Smart Building Expo di Milano e Smart Building Levante di Bari. Dirige la rivista Smart Building Italia.