L’installazione degli impianti all’interno degli edifici
Ing. Pasquale Capezzuto, Presidente Associazione Energy Managers
La comprensione dell’attuale panorama legislativo sugli impianti di comunicazione elettronica negli edifici richiede un esame approfondito di tutte le numerose disposizioni che si sono susseguite nel tempo.
Le reti di comunicazione elettronica in fibra ottica si stanno diffondendo rapidamente sul territorio, mentre all’interno degli edifici non risultano ancora sufficientemente diffuse per garantire una connessione ad “altissima capacità” con prestazioni a “prova di futuro”.
Nel delineare il quadro normativo relativo ai suddetti impianti dobbiamo tenere presente che essi sono soggetti a disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche e in materia di sicurezza degli impianti negli edifici.
Il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) definisce le caratteristiche che questi impianti devono avere affinché possano garantire i “diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica”.
Il D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, il cui art. 8 prevede diverse fattispecie relativamente alla realizzazione degli impianti negli edifici, in favor legis:
– gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.
– se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.
– in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
L’art. 135 bis del DPR 380/81, Testo Unico per l’Edilizia, ha previsto negli edifici di nuova costruzione o quelli esistenti e sottoposti a ristrutturazione profonda l’installazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Tale infrastruttura, nelle intenzioni del legislatore, doveva abilitare l’accesso a qualsiasi servizio digitale attuale e potenzialmente futuro e la Guida CEI 306-2 indica le modalità applicative tecniche per osservare questa disposizione.
Sul tema della sicurezza degli impianti di telecomunicazione presenti negli edifici, per tener conto dell’evoluzione in corso della suddetta normativa, il legislatore ha provveduto nel tempo, a successivi adeguamenti del DM n. 37/08, che ne hanno reso l’impianto a tratti confuso e di dubbia interpretazione, al punto tale da suggerirne oramai una sua complessiva riscrittura, sia per aggiornare le disposizioni alle altre legge in materia di edilizia, sia per ridare coerenza all’impianto complessivo, snaturato dalle diverse abrogazioni di articoli e, non da ultimo, anche per rivalutarne l’impianto ormai datato e poco in linea con l’evoluzione tecnologica. Un’esigenza manifestata a più riprese da associazioni tecniche di categoria, dagli organismi di rappresentanza delle professioni e dai tavoli di confronti del CEI, che richiederebbe la convocazione urgente di un tavolo di lavoro ministeriale.
Gli impianti di comunicazione elettronica rientrano nella definizione di “impianti radiotelevisivi ed elettronici” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f) del DM 37/08 in quanto costituiti da “componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati”; gli impianti di comunicazione ricadono quindi nel campo di applicazione del DM 37/08 e sono soggetti ai relativi obblighi.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 settembre (DL 17 luglio 2025, n. 130) rappresenta una ulteriore limitata modifica riguardante sostanzialmente il tema dell’obbligo dell’equipaggiamento digitale dell’edificio introdotto dalla Legge 164/2014 nell’art. 135 bis del D.P.R. 380/2001, senza affrontare il tema generale e senza porre rimedio a una serie evidente di discrasie.
Una evidente discrasia è rappresenta dal fatto che le Telco che realizzano questi impianti negli edifici possono non essere ditte abilitate ai sensi del DM n. 37/08, e quindi realizzare gli impianti elettronici in fibra ottica e le infrastrutture destinate ad ospitarli fino al cliente finale nell’edificio senza effettuare le verifiche di norma finali sugli impianti e senza rilasciare le dichiarazioni di conformità ai sensi dello stesso D.M..
Ricordiamo al riguardo le numerose norme tecniche disponibili per le verifiche finali da effettuare sulle fibre ottiche: ISO/IEC 11801-1:2017 “Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements”, ISO/IEC 14763-3:2014/Amd 1:2018 “Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling — Amendment 1”, ISO/IEC 14763-3” Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling” , EN 61280-4-2 “Procedure di prova per sottosistemi di telecomunicazioni in fibra ottica – Parte 4-2: Impianti in cavo installati – Misura di attenuazione e di perdita ottica di ritorno per fibre ottiche monomodali” , EN 61300-3-4 “Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche – Procedure di prova e di misura fondamentali Parte 3-4: Esami e misure – Attenuazione”, IEC 62316 “Guidance for the interpretation of OTDR backscattering traces for single-mode fibres”.
Il D.Lgs 207/2021 ha introdotto, inoltre, nell’art. 135 bis del DPR 380/01 una discutibile disposizione secondo la quale l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici venga attestato dall’etichetta obbligatoria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti, secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
Ancora più discutibilmente si prevede che tale attestazione sia necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4.
Questa disposizione modifica quanto previsto dall’art. 24 dello stesso DPR per la SCIA di agibilità edilizia, ossia che tra i documenti necessari ci debba essere una dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice, che attesti la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente e anche quanto previsto dall’art. 9 del D.M. n. 37/08.
Come meglio specificato dalle modifiche apportate dal D.M. n. 192/2022 all’art. 1 comma 2 lett. b) e all’art. 2 comma 1 lett. f) del D.M. n. 37/08 gli impianti elettronici a fibra ottica e le infrastrutture destinate ad ospitarli sono impianti soggetti al DM n. 37/08 e quindi soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 dello stesso decreto.
Il D.M. 192/2022 ha introdotto nel D.M. n. 37/08 l’art 5 bis che prevede, correttamente in linea di principio ma difformemente dall’art. 24 lett. e) bis del DPR 380/01, al termine dei lavori il rilascio da parte del responsabile tecnico dell’impresa di una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizio passiva e che tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Tale ultima disposizione risultava in contrasto con l’art. 135 bis del DPR 380/01.
Il decreto 17 luglio 2025, n. 130, per allinearsi con quanto previsto, riteniamo erroneamente, dal DPR n. 380/01 modificato, sostituisce la corretta previsione del rilascio di una dichiarazione di conformità dell’impianto con una attestazione e il rilascio di un’apposita etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”, tale attestazione diventa documento necessario ai fini della segnalazione certificata di agibilità edilizia.
Analoghe discrasie si possono rilevare sulla fase di progettazione della infrastruttura fisica multiservizio passiva.
Nelle precedenti versioni del decreto n. 37/08 il D.M. n. 192 del 2022 aveva introdotto il già citato art 5 bis, attribuendo al responsabile tecnico il compito (non attribuibile!) della progettazione (inserimento nel progetto edilizio!) di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il nuovo decreto riformula l’art 5-bis attribuisce al responsabile tecnico dell’impresa installatrice degli impianti di comunicazione elettronica il “compito di “consultarsi” con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
In entrambe le versioni si attribuiscono al responsabile tecnico compiti riguardanti la progettazione dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva e il necessario coordinamento con il progettista edile per l’individuazione dei percorsi e dei cavedi necessari, ignorando la figura dell’attore principale del processo, il professionista impiantista.
Infatti, quando l’impianto multiservizio coesiste con un impianto elettrico condominiale soggetto a progettazione, è previsto che il progetto dell’impianto secondo l’art. 5 del D.M. n. 37/08 venga redatto da professionista abilitato e competente.
Per quanto attiene infine l’inserimento nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) dei dati relativi alla infrastruttura nel nuovo decreto, prendendo atto del fatto che i Comuni non hanno proceduto in questi anni all’adempimento previsto dall’art. 135 bis al comma 3-bis, si individua nel responsabile tecnico dell’impresa realizzatrice dell’infrastruttura il soggetto che ha l’obbligo di effettuare la comunicazione.
Infine, all’art. 5 comma e) “impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione” vengono soppresse le parole” in genere”.
In conclusione, le numerose disposizioni legislative e le conseguenti discrasie e contrasti producono solo una grande confusione negli operatori del settore impiantistico, che perdura da numerosi anni, e che richiederebbe una volta per tutte la volontà di riprendere in mano la materia nel suo complesso per ridare coerenza e certezza alla norma.