Polizza catastrofale: un rischio per le imprese?

11 Aprile 2025 Pasquale Capezzuto


La Legge di Bilancio 2024, legge 30 dicembre 2023, all’articolo 1, commi 101 e successivi, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.

La scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025.
L’obiettivo reale del provvedimento e’ di limitare l’entità della previsione di aiuti pubblici con un meccanismo di protezione finanziaria, che, si dichiara, distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.
Con la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 sono state emanate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi da catastrofi.

Quali imprese sono soggette all’obbligo?

L’obbligo di assicurazione riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa stabile in Italia. Sono escluse le imprese agricole.
Le stesse sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per eventi catastrofici si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, eventi sismici, frane.

Quali beni copre la polizza?

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui Risulteranno coperti terreni, fabbricati, impianti e macchinari, ad esclusione dei veicoli, attrezzature industriali e commerciali.
La polizza assicurativa non copre i danni derivanti dal comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi né i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti, ne’ i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Non copre inoltre in particolare i danni indiretti relativi a perdite di guadagno o la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption) da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa.
Il premio da corrispondere è determinato in misura proporzionale al rischio assicurato, tenendo conto della ubicazione nel territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

La determinazione del rischio dovrebbe essere effettuata sulla base di serie storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e della letteratura scientifica in materia (!), adottando anche  modelli predittivi.

Appare evidente l’indeterminatezza della previsione del rischio, tenendo conto che nella  Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, nel Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia, MATTM, 2014 e  nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, gennaio 2023 sono contenute indicazioni generali e non a livello  territoriale e che la materia e’ di  una tale complessità che non consente  la  genericità  prevista  nella disposizione in questione.
Nella determinazione del rischio si terrà conto anche delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni.
Dunque i professionisti del settore della valutazione del rischio ambientale e sismico dovranno valutare e gestire i rischi connessi agli eventi catastrofali nelle imprese contraenti, valutando la vulnerabilità degli edifici e degli impianti, considerando la localizzazione geografica e la tipologia di costruzione e consigliare misure di prevenzione finalizzate alla riduzione del premio assicurativo.

Non sembra sia previsto un contraddittorio paritario tra le parti contraenti, sbilanciato sulle decisioni autonome delle imprese assicurative, questo in assenza di una qualsivoglia uniforme e definita reolamentazione.
Si evidenzia come le polizze assicurative possano prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

Più “rischiosa” appare la previsione che per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato sia rimessa alla libera negoziazione delle parti.
La mancata stipula di polizza assicurativa comporta l’impossibilità per l’impresa di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
Rammentando quanto avviene nel settore automobilistico nel caso di sinistri ripetuti, dovuti a particolari situazioni di vulnerabilità, le imprese contraenti saranno soggette alle consuete  richieste di  rescissione del contratto da parte delle imprese assicuratrici?

Non si puo’ non rilevare come, con questa disposizione, lo Stato, che ad oggi risulta inadempiente nell’attuazione delle dovute azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, unitamente a molti  competenti livelli di governo territoriale, scarichi sulle imprese e sui cittadini  le conseguenze  e i  danni derivanti dagli eventi, lasciando inalterati i rischi cui sono sottoposti.

Pasquale Capezzuto

Presidente dell’Associazione Energy Managers di Bari, Presidente Commissione UNI/TC058 “Citta’,comunita’ e infrastrutture sostenibili”, già Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari e Coordinatore della Commissione Energia, Impianti, Ambiente e Sostenibilità dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, membro del Gruppo di Lavoro Energia del C.N.I.