Edilizia scolastica: PNRR e appalto integrato progetti

28 Febbraio 2023 Ilaria Rebecchi


Per gli edifici scolastici, possibile l’affidamento diretto dei progetti di importo inferiore a 215mila euro. Sarà uno dei temi caldi di SmartBuilding.edu la prossima settimana a Firenze

Si è stabilito che, per gli interventi di edilizia scolastica determinati dal PNRR, i poteri-speciali di commissari straordinari, già attribuiti ai sindaci e ai presidenti di provincie e città metropolitane, siano dunque allargati anche ai soggetti attuatori, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali.

I soggetti potranno derogare al Codice degli appalti, anche affidando i progetti per le scuole secondo il criterio del prezzo più basso.
Questa nuova disposizione è stata inserita nella bozza del Dl PNRR 3, che il Consiglio dei ministri ha licenziato lo scorso 16 febbraio e ad oggi in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

IL Dl interviene anche in tema delle regole del maxi-concorso per le oltre 200 scuole innovative da poco concluso: nel modificare il Dl 152 del 2021, apre quindi la possibilità di ricorso all’appalto integrato. Gli enti locali affidano i successivi gradi di progettazione ai vincitori se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, solo nel caso in cui decidano di non ricorrere all’appalto integrato.

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Edilizia scolastica: gli investimenti del PNRR

Il piano prevede diversi investimenti tra cui la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell’infanzia (4,6 miliardi), il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (300 milioni), la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (3,9 miliardi) e, infine, il piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica, capitolo nel quale rientra maxi-concorso di progettazione per oltre 200 scuole (1,2 miliardi).

Per realizzare gli interventi di edilizia scolastica del PNRR, i soggetti attuatori, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali agiscono con gli stessi poteri speciali che il Dl «Scuola» (articolo 7-ter del Dl 22 del 2020) ha attributo ai sindaci e presidenti di provincia o di città metropolitana. Poteri-speciali, quelli di sindaci e presidenti, che, in vigore fino a tutto il 2026, consentono ampie deroghe al Codice degli appalti.

Le deroghe dei super-commissari

Rispetto ai poteri di deroga, è possibile non rispettare i termini che il Codice fissa per la stipulazione del contratto, computati a partire dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (comma 8, art. 32). Le deroghe riguardano anche gli articoli 21 e 27 del Codice, che disciplinano rispettivamente la programmazione dei lavori pubblici, compreso il programma triennale, e le procedure di approvazione dei progetti. Decade il divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione (comma 9, art. 32).

Con un’altra disposizione per gli interventi di edilizia scolastica, viene data la possibilità ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane di avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate per contributi che non superino il 3% dell’importo del quadro economico della scuola da realizzare o ristrutturare.

Ilaria Rebecchi

Executive Editor della rivista e del portale Smart Building Italia, lavora come Giornalista e Senior Copywriter specializzata in settori come tecnologia e digitale, creatività e social media.