Superbonus fotovoltaico e accumulo

24 Luglio 2023 Dario Ridolfi


Quando è possibile beneficiare del Superbonus per Fotovoltaico e batteria di accumulo in caso di nuova costruzione?

Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate provvede periodicamente a fornire indicazioni e prassi sugli aspetti fiscali legati ai principali meccanismi incentivanti, con apposite circolari, integrandone costantemente i contenuti con i nuovi chiarimenti e con le interpretazioni che si susseguono nel tempo.
In particolare, la circolare 17/E del 26 giugno 2023, oltre a ribadire numerosi concetti introdotti negli anni precedenti, ha apportato anche delle novità.

Nella cornice del superbonus, il fotovoltaico può accedere al meccanismo solo se “trainato”, cioè può accedere al beneficio solo se viene realizzato almeno un intervento che sia inerente l’impianto termico, il cappotto termico oppure che riguardi la riduzione del rischio sismico e può anche essere integrato da un sistema di accumulo contestuale o successivo al fotovoltaico che accede al superbonus (nella pratica fotovoltaico e batteria di accumulo nel superbonus sono un’accoppiata imprescindibile visto la natura del meccanismo).

Il posizionamento dell’impianto fotovoltaico nei condomini può essere sulle parti comuni o sulle singole unità, mentre nelle abitazioni singoli dovrà essere ubicato sulle unità stesse. Ma è importante notare che l’installazione fisica degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei suddetti edifici e unità immobiliari, in quanto si intende che gli impianto devono essere “a servizio di” (per i condomini, ad esempio può essere installato sulle pensiline di un parcheggio aperto).

Proprio la suddetta circolare ha recentemente elucubrato una casistica molto particolare, inerente al fotovoltaico che può accedere al superbonus, nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”, richiamando un chiarimento introdotto dalla Circolare 23/E del 23.6.2022, paragrafo 3.4.3.

Anche se viene data questa possibilità, degli aspetti operativi permangono incerti e le circostanze oggettive in cui è possibile sfruttare questa possibilità richiedono un’analisi di contestualizzazione dettagliata dato che comunque, anche in caso di “nuova costruzione” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001, è possibile accedere al superbonus solo a  condizione che l’intervento sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” indicati al comma 1 dell’articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, compreso il salto di due classi energetiche.

Viene in particolare indicato che:

“Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del TUE che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali. In tal caso, tuttavia, l’istallazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici e spetta solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”(Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3). Ciò implica, ad esempio, che se l’impianto fotovoltaico è installato successivamente all’accatastamento dell’edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative all’installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato “congiuntamente” all’intervento di coibentazione. Diversamente, qualora l’istallazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima dell’accatastamento dell’edificio, e le date delle spese sostenute per l’installazione dell’impianto siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori di coibentazione, è possibile accedere al Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. È, tuttavia, sempre necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica e devono essere sempre redatti gli APE convenzionali. La detrazione riguarda l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e a partire dal 13 giugno 2022 dagli obblighi di cui all’art. 26 e allegato 3 del D.lgs 199/2022”

 

Dario Ridolfi

Dal 2013 ha avuto modo di collaborare con associazioni di categoria, enti di formazione e accentratori del settore impiantistico per gli aspetti inerenti la formazione e la consulenza specifica legata a tematiche di natura legislativa di settore, con particolare riguardo ai meccanismi incentivanti. Si occupa in prevalenza di formazione, ma anche di supporto su alcuni aspetti tecnici specifici indirizzata a installatori e impiantisti, ha scritto articoli e testi tecnici. Ha svolto in passato anche formazione accreditata con gli ordini professionali.