Nuove indicazioni e prescrizioni sulle tecnologie per gli Edifici, vincoli ed opportunità
Antonio Sacchetti, vicepresidente SBA Italia ets, analizza le due recenti iniziative europee che avranno impatti rilevanti sulle tecnologie digitali per gli edifici:
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Cyber Resiliency Act (CRA) – Regolamento UE che stabilisce requisiti di cyber-sicurezza per tutti i prodotti con elementi digitali (in particolare quelli connessi in rete). Si applica anche a soluzioni di smart metering e tecnologie di Digital Energy. Impone standard stringenti a tutela dei consumatori e divide i prodotti in categorie (“ordinari”, “importanti” e “critici”), con obblighi crescenti.
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Energy Performance of Building Directive (EPBD) – Direttiva UE sulla prestazione energetica degli edifici, che mira alla decarbonizzazione del settore (dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero). Prevede obblighi di monitoraggio e gestione intelligente dei consumi, predisposizione all’automazione, interoperabilità e banda larga e accesso trasparente ai dati energetici da parte di utenti e gestori che Stati membri devono recepire entro il 2026
Se da un lato i nuovi vincoli comportano costi e complessità per le imprese, va sottolineato che offrono opportunità competitive alle aziende con competenze avanzate in cybersecurity, interoperabilità e digital energy.
Dunque, CRA ed EPBD introducono vincoli ma anche importanti opportunità di innovazione e mercato per chi opera nel settore degli edifici intelligenti.
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Ci sono due recenti documenti rilevanti, prodotti dagli organismi competenti dell’Unione Europea che, pur non avendo come oggetto le tecnologie elettroniche ed informatiche per gli edifici, in relazione a queste ultime stimolano alcune considerazioni che mi pare utile ed interessante sottolineare, a beneficio dell’ampia categoria degli stakeholder, delle persone, aziende ed enti interessati al mondo dell’edificio intelligente: il “Cyber Resiliency Act” (CRA) e la “Energy Performance of Building Directive” (EPBD).
CRA
Il CRA è un Regolamento (prodotto congiuntamente dal Consiglio Europeo e dal parlamento Europeo), documento quindi ad impatto diretto, che non necessita recepimento nazionale; stabilisce requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali. La sua finalità è stabilire requisiti essenziali cui devono uniformarsi, in fase di sviluppo, di immissione sul mercato e di intero ciclo di vita del prodotto, i prodotti che contengono elementi digitali (nel concreto, che siano in grado di comunicare con altri prodotti e/o con reti) affinché siano sicuri, riducendo al minimo il numero di vulnerabilità che possono verificarsi, curando anche l’aspetto dell’assistenza che i produttori devono garantire ai prodotti a tutela del consumatore. Per completezza, oltre a riguardare il prodotto in sé, le prescrizioni si applicano anche alle soluzioni integrate nel loro insieme, quando l’integrazione implichi elementi di elaborazione dati (software) da remoto che siano indispensabili alle funzionalità del prodotto e siano erogate dal produttore stesso. Il regolamento contempla tre categorie di prodotti, “ordinari”, “importanti” e “critici”, con prescrizioni man mano più gravose. Gran parte degli obblighi devono essere rispettati a partire dal 11 dicembre 2017, con un periodo transitorio per consentire alle imprese di adeguarsi alle nuove regole.
Ciò detto, lo spunto di riflessione che qui si vuole condividere è legato al fatto che il regolamento CRA contempla espressamente i dispositivi con funzionalità di gateway nell’ambito di sistemi elettronici di misurazione intelligente dell’energia elettrica scambiata con la rete che utilizzano una forma di comunicazione elettronica: pertanto, questi dispositivi, con funzionalità di smart metering (o che usano le funzionalità di smart metering per successive elaborazioni, quindi anche per applicazioni di CER e servizi di flessibilità = tecnologie Digital Energy), devono essere soggetti a tutte le prescrizioni del CRA.
EPBD
In merito alla EPBD, Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia, essendo appunto una direttiva, a differenza del “regolamento”, non entra in vigore così com’è ma necessita di recepimento nazionale (una legge o decreto o simil provvedimento da parte dell’autorità nazionale): non a caso, recentemente il tema EPBD è salito agli onori della cronaca per le contestazioni, più o meno politicizzate, che sono state (legittimamente) rivolte al governo, reo di non aver ancora inserito il recepimento integrale della EPBD in Italia. La EPBD mira a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, con l’obiettivo finale di decarbonizzare il settore edilizio (obbligo di classificazione “emissioni zero” per tutti i nuovi edifici dal 2030):
- si applica a tutti i tipi di edifici, sia residenziali che non residenziali, nuovi o esistenti;
- include disposizioni per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione (con forte Stimolo alla ristrutturazione degli edifici esistenti ) e la gestione degli edifici, con particolare attenzione all’efficienza energetica;
- promuove l’uso di fonti rinnovabili:
- stabilisce standard minimi di prestazione energetica e obiettivi ambiziosi per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas serra degli edifici
- mira ad aumentare consapevolezza e trasparenza sulla prestazione energetica degli edifici
- deve essere recepita dagli Stati membri dell’Unione Europea entro il 29 maggio 2026 (Alcune misure specifiche, come quelle relative all’articolo 17, paragrafo 15, devono essere recepite entro il 1° gennaio 2025)
Ciò detto, veniamo al punto, ovvero cosa emerge dalla EPBD in termini di vincoli e/o opportunità in relazione alle tecnologie elettroniche ed informatiche per gli edifici; di seguito riporto i diversi punti della direttiva ove il tema è citato:
- all’ Articolo 11, la definizione di edificio a emissioni zero prevede che questo tipo di edificio “laddove economicamente e tecnicamente fattibile, offre la capacità di reagire ai segnali esterni e di adattare il proprio consumo, generazione o stoccaggio di energia”; all’allegato V, nel definire l’attestato di prestazione energetica, si prescrive che questo riporti “indicazione che precisi se l’edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no); concretamente, questo implica che nell’edificio ci sia la tecnologia necessaria a dialogare con sistemi di misurazione e reporting dei flussi energetici (contatore e similari) e con i dispositivi/macchinari che possono automaticamente variare i flussi energetici (sistemi di gestione energetica, inverter, inclusi sistemi di ricarica)
- Proseguendo su questo tema, all’art. 13 si prevede che “Gli Stati membri stabiliscono requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, dal 29 maggio 2026, gli edifici residenziali nuovi e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti siano attrezzati con: …..una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, funzionalità di regolazione efficaci .. generazione, …distribuzione, .. stoccaggio e del consumo ottimali dell’energia; la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia”; concretamente, oltre a ribadire quanto al punto precedente, ciò significa prevedere espressamente la presenza di sistemi di monitoraggio e regolazione.
- All’articolo 15 e nell’Allegato IV si prevedono tecnologie ICT per la “predisposizione degli edifici all’intelligenza” …. “La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, .. gli elettrodomestici integrati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi” …. “La metodologia si basa su …. l’adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili.. la capacità di comunicare dati sull’uso dell’energia.. la flessibilità della domanda di energia complessiva di un edificio.. ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico” .. “l’interoperabilità dei sistemi …. l’esistenza di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, come l’etichetta facoltativa «predisposta per la banda larga», e l’esistenza di un punto di accesso per gli edifici con molteplici unità immobiliari conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/61/UE”; concretamente, questo sifgnifica ancora una votla sistemi di Digital Energy ma anche sistemi di connettività a banda larga ed impianti multiservizi;
- All’ Articolo 16 si prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi….Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati …… i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno …la prestazione energetica … sistemi di riscaldamento, ove disponibile, ai sistemi di automazione e controllo degli edifici, ai contatori, ai dispositivi di misurazione e controllo e ai punti di ricarica per la mobilità elettrica e sono collegati al registro digitale degli edifici, se disponibile… ..Non sono imputati costi aggiuntivi al proprietario dell’edificio, al locatario o al gestore dell’edificio per l’accesso ai rispettivi dati ..”; concretamente, questo significa che i sistemi di monitoraggio presenti negli edifici comunichino con il CLOUD, con protocolli interoperabili e, pertanto, ciò implica ancora una votla la disponibilità di dispositivi intelligenti ed “open”.
Si tratta di previsioni prevalentemente a carattere positivo intanto, a vantaggio totale degli utenti finali (se per vantaggio assoluto intendiamo la finalità di tutelare l’ambiente, il primo elemento responsabile della salute delle persone e delle aziende) e, in secondo luogo, specificatamente per gli operatori economici che realizzano sistemi elettronici ed informatici per gli edifici: si sottolinea che la rivoluzione energetica che sta accompagnando al progressiva diffusione dei piccoli impianti di energia rinnovabile porta inevitabilmente alla necessità di aver edifici dotati di tecnologie di monitoraggio e controllo che, specificatamente, siano evoluti, ovvero dotati di comunicazione ed interazione con le reti (ad es. internet) per poter sfruttare i vantaggi della elettrificazione dei consumi (tariffe variabili, possibilità di risparmiare e guadagnare adeguando i compoertamenti degli edifici ai bisogni della rete elettrica).
Considerazioni trasversali
Il primo impatto che la lettura di questi nuovi vincoli pone ad un soggetto impegnato, in qualche modo, nel mercato dell’edificio intelligente, è senza dubbio “negativo”, trattandosi di prescrizioni che richiederanno tempi e costi di adeguamento per i prodotti e servizi digitali. Ma ci sono anche aspetti positivi? Questa domanda rappresenta la finalità di questo articolo, ovvero animare il dibattito per cercare, con l’ottimismo che deve sempre caratterizzare gli operatori economici, risposte incoraggianti. A tal fine, provo a fornirne alcune io, di seguito:
- Poiché sono richieste notevoli competenze per affrontare questi temi (cybersecurity e interoperabilità), per le aziende che puntano tanto sulla qualità, con forti competenze tecniche, questi nuovi vincoli possono significare competitività;
- Certo, l’impatto sul costo dei prodotti-servizi ci sarà, quindi anche verso l’utente finale queste nuove prescrizioni sembrerebbero aver introdotto uno svantaggio: tuttavia, bisognerà lavorare proprio su questo aspetto, ovvero l’elevatissimo valore che ha, per l’utente finale, la protezione della privacy e la prevenzione rispetto ad elementi/eventi di vulnerabilità (vale a dire: devi sostenere dei costi per proteggere i tuoi dati)
- E’ ragionevole ritenere che, su questi temi, ci possano essere sostegni finanziari a supporto dell’adeguamento normativo (incentivazioni a fondo perduto), poiché, a livello di sistema paese:
- la tematica della Cybersecurity ha un impatto notevole anche a livello di interessi nazionali;
- incrementare le dotazioni tecniche dei prodotti e servizi significa comunque escludere, almeno in parte, prodotti e sistemi provenienti da paesi esteri che producono a costi bassi ma che non hanno la stessa tempestività nell’adeguarsi a requisiti maggiori.
Più in generale, mi preme sottolineare ancora una volta, verso gli enti competenti pubblici ed i decision-makers politici, che è indispensabile investire in azioni di informazione, sensibilizzazione verso questi temi onde consentire alle imprese, soprattutto le PMI, di prepararsi adeguatamente a rispettare questi nuovi vincoli, ed agli utenti di comprendere. A tal fine sottolineo che il regolamento CRA dispone specificatamente che gli stati supportino anche finanziariamente i soggetti economici coinvolti e si impegnino in campagne di informazione e formazione.
Attendiamo vostre considerazioni, il dibattito è solo aperto, ben lungi dall’essere chiuso.
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Antonio Sacchetti – Vicepresidente SBA Italia ETS, AU Tera srl – antonio.sacchetti@terasrl.it