L’infrastrutturazione digitale degli edifici e il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche

11 Gennaio 2022 Smart Building Italia


L’Ing. Pasquale Capezzuto, Presidente dell’Associazione Energy Managers, riflette sulle modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche: quali novità per gli edifici?

Dal 24-12-2021 è vigente il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (rifusione)- (GU n.292 del 9-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 43).

Il decreto introduce importanti novità nella disciplina delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare per l’infrastrutturazione digitale degli edifici, ossia la realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva nell’edificio, così come definita dallo stesso articolo.
L’infrastruttura digitale degli edifici e gli impianti multiservizio costituiscono la dotazione minima essenziale per consentire la connessione degli stessi ai servizi di comunicazione, e per gli occupanti poter usufruire dei relativi servizi.

Uno smart building, così come definito dalla Direttiva 844/2018 ossia un edificio “predisposto per l’intelligenza”, prestazione misurabile attraverso l’indicatore introdotto dalla Commissione Europea, lo Smart Readiness Indicator (S.R.I.), deve necessariamente essere dotato di tale infrastruttura.
Gli obblighi di infrastrutturazione digitale degli edifici sono stati introdotti dall’art. 6 ter, comma 2 della legge n. 164/2014, che ha inserito l’art. 135 bis nel DPR 380/01, provvedimento che regolamenta dal punto di vista urbanistico-edilizio la realizzazione degli edifici.
Le norme tecniche di riferimento forniscono le indicazioni per la realizzazione a regola d’arte degli impianti multiservizio a servizio di edifici e della infrastruttura digitale, in particolare si deve fare riferimento alle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, espressamente richiamate nel Decreto.

Con l’intento di rafforzare gli obblighi introdotti ma ad oggi largamente inevasi nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni il legislatore ha inteso modificare con il nuovo codice delle comunicazioni l’art. 135 bis citato, con l’introduzione del punto 2 bis, e l’art. 24 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.
Gli uffici tecnici comunali dovranno verificare l’avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale dello stesso, nei casi previsti, in fase di presentazione dei progetti edilizi per il rilascio dei permessi di costruire, dal punto di vista documentale e in fase di segnalazione certificata di agibilità edilizia.

In questa fase tra le condizioni da verificare per le caratteristiche di agibilità di un immobile, ossia le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,  è stata introdotta anche  la presenza tra la documentazione prevista dell’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

Si segnala che tale etichetta veniva considerata nella precedente disposizione normativa come facoltativa e non vincolante (art. 135 bis c.3).
Agli uffici tecnici comunali viene altresì attribuito un compito ancora più gravoso dal punto di vista organizzativo e che lascia interdetti sulla reale attuazione ed efficacia legislativa: il Comune dovrà, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di agibilità edilizia,  comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

Il nuovo Codice prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il Ministro dello Sviluppo Economico provveda a adeguare il decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra-larga di cui all’articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In conclusione, permangono le difficoltà interpretative ed esecutive del rispetto degli obblighi di legge per gli impianti di comunicazione elettronica negli edifici per gli operatori del settore e gli Enti Locali.

 

Pasquale Capezzuto
Comitato scientifico Smart Building Levante
Presidente Associazione Energy Managers