I dubbi intrepretativi nel decreto del MISE a modifica del D.M. n. 37/08

3 Gennaio 2023 Pasquale Capezzuto


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/12/2022, n. 290, il decreto del MISE del 29 settembre 2022, entrato in vigore il 28 dicembre 2022, recante il “Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

L’adeguamento del Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 si è reso necessario a seguito del disposto del Decreto di attuazione del Codice europeo delle Comunicazioni (D.Lgs. n.207/2018), in relazione agli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici ai sensi dell’art. 135-bis del Testo unico Edilizia (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici).

Esaminando le modifiche introdotte si osserva come nel Decreto all’art. 1 c.2 lett b) si siano indicati esplicitamente tra gli impianti soggetti, come gia’ avvenuto nella guida CEI 306-2 e nella Guida CEI 0-2, gli “impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti”, ossia gli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica negli edifici residenziali.

Inoltre, con la nuova formulazione dell’articolo, “gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza”, sembra vengano esclusi dal campo di applicazione del decreto gli impianti di automazione (sistemi BACS/HBES)!
Tra le nuove disposizioni introdotte assume inoltre rilevanza quella contenuta nel nuovo art. 5 -bis, relativo a nuovi adempimenti in capo al tecnico abilitato dell’impresa.

L’articolo prevede che il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), sia “responsabile dell’inserimento, nel progetto edilizio dell’edificio, di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del d.P.R. n. 380/2001”.

L’espressione utilizzata, “responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio “, del tutto imprecisa, dovrebbe riferirsi all’attività di progettazione dell’ “infrastruttura fisica passiva multiservizio e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del d.P.R. n. 380/2001”, nell’ambito del progetto edilizio da consegnare al Comune.

Emerge però una contraddizione tra quanto contenuto nell’articolo e l’art. 5 c.2 lett. e)  del Decreto.

Infatti, secondo l’art. 5 c.2 lett. e) quando un impianto elettronico coesista con impianti elettrici soggetti a progettazione anche tale impianto è soggetto a progettazione da parte di un professionista abilitato.

Il nuovo art. 5 bis attribuisce così al responsabile tecnico dell’impresa installatrice la responsabilità di progettazione dell’infrastruttura fisica passiva multiservizio, facente parte del progetto edilizio, attività che, nel caso di impianto elettronico con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato, non può esercitare per legge.
Sorge il dubbio che l’art. 5 bis, mal scritto, possa riferirsi solo ai casi in cui non via sia obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato, e che in questo caso non essendo previsto il deposito del progetto presso il Comune, la disposizione introduca questo nuovo obbligo anche per questi tipi di impianti, ma questa interpretazione non sarebbe coerente con le disposizioni per gli impianti elettronici in generale.

Per quanto sopra si ritiene opportuna una rivisitazione del provvedimento per far chiarezza sui dubbi interpretativi evidenziati che ne impedirebbero l’applicabilità.

Ricordiamo che le disposizioni sull’infrastrutturazione digitale degli edifici sono purtroppo ad oggi largamente inevase dai Comuni e dai costruttori edili e l’introduzione di un ulteriore elemento di confusione non gioverebbe certamente, come peraltro già avvenuto con la Guida CEI 306-2, che contiene disposizioni non del tutto coerenti.

Ing. Pasquale Capezzuto (leggi QUI gli articoli precedenti dell’autore)

Presidente Associazione Energy Managers

 

Avviamo con la pubblicazione di questo contributo la collaborazione editoriale con Pasquale Capezzuto, Presidente dell’Associazione Energy Managers e Presidente della Commissione Tecnica UNI 58 “Città, comunità e infrastrutture sostenibili”

Pasquale Capezzuto

Presidente dell’Associazione Energy Managers di Bari, Presidente Commissione UNI/TC058 “Citta’,comunita’ e infrastrutture sostenibili”, già Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari e Coordinatore della Commissione Energia, Impianti, Ambiente e Sostenibilità dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, membro del Gruppo di Lavoro Energia del C.N.I.