Articolo 135 bis e impianto multiservizio: ne parla L’Ufficio Tecnico

27 Luglio 2018 Smart Building Italia


L’Ufficio Tecnico è una testata di Maggioli Editore, riferimento editoriale per la pubblica amministrazione, i professionisti e le imprese. È un mensile che si occupa di tecnica edilizia e urbanistica e nel numero di giugno ha dedicato quattro pagine con la firma di Cinzia Zuccon al dettato dell’articolo 135 bis del T.U. dell’edilizia, in vigore dal 1 luglio 2015 (per leggerlo online occorre essere registrati al sito della rivista). L’argomento è ormai arcinoto, almeno crediamo, per la community di Smart Building, ma oggetto ancora parecchio misterioso per il personale della PA, per i progettisti e per i costruttori.

È un dato di fatto che l’articolo mette bene in evidenza. «La maggior parte dei Comuni per ignoranza o superficialità – scrive infatti Cinzia Zuccon – ancora non applica e non fa rispettare la normativa esponendosi anche a qualche rischio». È perciò lodevole che una testata tecnica di riferimento dedichi un generoso spazio al tema raggiungendo ed ampliando la platea di pubblico professionale, bisognoso, all’evidenza, di nozioni sulla norma. Opera che Smart Building conduce ormai da quattro anni attraverso l’attività del Roadshow e delle manifestazioni fieristiche che organizza.

L’articolo affronta l’argomento in maniera approfondita, ricordando che le radici dell’articolo 135 bis affondano nella Costituzione che sancisce il diritto di ogni cittadino di esprimere il proprio pensiero e avere accesso all’informazione e spiegando poi i passi legislativi che hanno portato alla sua definizione. Resta comunque la considerazione che «dal luglio 2015 al luglio 2017 sono stati rilasciati in Italia circa 80 mila permessi di costruire che quindi avrebbero dovuto includere il progetto dell’impianto multiservizio, ma ciò in realtà non è stato o è stato in minima parte», si legge. E ciò è principalmente dovuto all’inconsapevolezza di chi dovrebbe vigilare. Cosicché «il nodo cruciale è il cosiddetto Fiber to the Home o ultimo metro, ovvero impianti in grado di portare fisicamente negli edifici la fibra ottica necessaria per le connessioni veloci con tutti i benefici che ciò comporterebbe a livello economico e di ammodernamento del Paese».

Nell’intervista a Donatella Proto, dirigente del MISE, a corredo del servizio si ricorda, tuttavia, che l’articolo 153 bis non prevede alcuna sanzione. «Va sottolineato che all’edificio senza impianto multiservizio, essendo un obbligo alla stregua dell’impianto idrico od elettrico – ha spiegato Proto – non dovrebbe essere rilasciata l’abitabilità e questa criticità dovrebbe essere resa più evidente. Aiuterebbe anche una presa di posizione decisa da parte di notai, di tutte le associazioni di categoria dai costruttori agli impiantisti, dagli operatori di tlc all’Anci. È importante che svolgano un ruolo di informazione ma anche di pressione e controllo nei confronti delle amministrazioni in modo da innescare un meccanismo di domanda e offerta che si incontri nella corretta applicazione della normativa».

I notai, in realtà, si sono già mossi, informa L’Ufficio Tecnico. Lo scorso aprile il Collegio Nazionale del Notariato nel rispondere ad una interpellanza (la n. 66-2018P) ha, infatti, chiarito in che modo l’art.135 bis incide sugli atti di trasferimento degli immobili costruiti dopo il 1 luglio 2015. «Secondo i notai non c’è dubbio che a far data dal 1 luglio 2015 tutti i requisiti tecnici contemplati dalla norma sulla predisposizione alla banda larga siano da considerarsi obbligatori per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazioni profonde e che sia indispensabile tenerne conto al momento del rilascio del necessario titolo edilizio ai sensi dell’articolo 20 del T.U. Si evince inoltre che il tema è strettamente collegato anche all’agibilità dell’immobile poiché la predisposizione alla banda larga – costituendo un requisito tecnico obbligatorio al momento del rilascio del permesso di costruire – lo diventa anche ai fini della segnalazione certificata di agibilità in capo al professionista e delle eventuali verifiche in capo alla pubblica amministrazione».

Insomma, nella documentazione obbligatoria dev’esserci la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici compresi quelli radiotelevisivi ed elettronici in genere ed incluso l’impianto multiservizio in fibra ottica.

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