Adeguamento nazionale alla riforma del mercato dell’energia elettrica
In un precedente articolo pubblicato su questa rivista il 29-11-2024, dal titolo “Il nuovo mercato dell’energia elettrica e le comunità energetiche rinnovabili” si esaminavano i contenuti della nuova riforma del mercato elettrico dell’Unione, rappresentata dall’approvazione del regolamento (UE) 2024/1747/UE, che modifica le norme sul mercato all’ingrosso e sull’ACER, dalla direttiva (UE) 2024/1711, che aggiorna le regole sul mercato al dettaglio; e dal regolamento (UE) 2024/1106, che rivede il regolamento REMIT sulla trasparenza dei mercati energetici.
Il regolamento (UE) 2024/1747 ha introdotto diverse novità significative, tra cui la riduzione dell’orario di chiusura dei mercati infragiornalieri a 30 minuti prima del tempo reale entro il 2026, per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili variabili. Inoltre, promuove l’uso di contratti a lungo termine come i Power Purchase Agreements (PPA) e i Contracts for Difference (CfD) a due vie per gli investimenti in nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili e nucleare.
Le nuove norme del mercato elettrico contenute nella direttiva (UE) 2024/1711 sono entrate in vigore il 16 luglio 2024, assieme al regolamento emendativo (UE) 2024/1747, il 17 gennaio 2025 tutti i paesi membri avrebbero dovuto notificarne il recepimento di attuazione a livello nazionale dei suddetti provvedimenti.
La deadline prevista è scaduta e la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2025/0148 “Mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione” contro l’Italia.
Il Consiglio dei Ministri, in data 1/10/2025, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo [ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE n.318 “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione], per porre rimedio alle eccezioni della Commissione.
Nella relazione illustrativa di accompagnamento viene opportunamente ricordato che la modifica dell’assetto del mercato dell’energia elettrica introdotta con la direttiva in corso di recepimento è volta a fare in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, siano destinati ai clienti finali, civili e imprese, attraverso strumenti che consentano di mitigare gli effetti di crisi energetiche e limitare il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica.
Lo schema di decreto in discussione va a modificare una serie di articoli del D.Lgs. n. 210 del 8/11/2021, il recepimento nazionale della direttiva UE 2019/ 944.
Si modifica, nuovamente, la definizione di cliente attivo all’art. 3 del D.Lgs 210/2021, con l’aggiunta della fattispecie della condivisione dell’energia elettrica: “Il cliente attivo e’ un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all’interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, condivisione dell’energia elettrica, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti.”
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 210/2021, trattante i diritti contrattuali dei clienti finali, viene modificato con l’introduzione della possibilità per i clienti finali di stipulare piu’ di un contratto di fornitura o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo e il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali, e la conoscenza del prezzo fisso, variabile o dinamico.
Si confermano il diritto ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso e anche il diritto di partecipare su richiesta alla gestione della domanda e alla condivisione dell’energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale.
Nell’articolo 14 del D.Lgs. n. 210/2021 “Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini”, viene modificata in primo luogo con la previsione che per il calcolo dell’energia condivisa si farà riferimento a ciascun periodo rilevante non superiore all’ora con l’obiettivo di assicurare flessibilità e gradualità nel passaggio dall’intervallo orario all’intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti ai fini dello scorporo della quota di energia condivisa nella bolletta del cliente finale, nonché di salvaguardare l’attuale regolazione incentivante applicabile alle configurazioni esistenti.
Le modifiche saranno, infatti, applicabili alle sole configurazioni costituite successivamente all’entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.
Nell’articolo vengono inseriti sei nuovi commi tra i quali la previsione che i clienti attivi possano individuare un soggetto terzo quale organizzatore della condivisione dell’energia rinnovabile per una serie di finalità, tra cui: le comunicazioni con altri soggetti, anche per tariffe, imposte, ecc.; la gestione e il bilanciamento dei carichi dietro il contatore, della generazione e degli impianti di stoccaggio; stipula di contratti e fatturazione dei clienti; installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell’impianto di generazione di energia rinnovabile o dell’impianto di stoccaggio di energia.
Di particolare rilevanza appare l’aggiunta del comma 8-quater: “i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia rinnovabile: a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili, …. d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia.”
Quanto sopra é in linea con il comma 4 dell’art. 15 della direttiva “Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia abbiano diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili”.
Tale disposizione modifica le indicazioni contenute nel recepimento nazionale della direttiva e negli schemi regolatori, i problemi organizzativi dei DSO avevano impedito che fosse previsto lo scorporo in bolletta.
Conseguentemente non si è costretti a pagare al proprio fornitore l’energia prelevata dalla rete a prezzo pieno per poi ricevere successivamente i ristori previsti per la parte di energia condivisa.
Lo scorporo in fattura consente, dunque, al cliente finale di verificare immediatamente la convenienza economica della condivisione di energia che ha determinato nella comunità energetica rinnovabile
In tal modo si verificherà quanto avverrebbe in uno schema fisico di condivisione dell’energia, nel quale i membri della CER riscontrano un beneficio economico direttamente in bolletta. Verrà contabilizzata l’energia assorbita ridotta di quella commercializzata all’interno della comunità, energia che viene valorizzata ad un prezzo interno diverso da quello in bolletta.
I gestori dei sistemi di distribuzione e trasmissione sono tenuti alla raccolta, convalida e comunicazione dei dati di misura rilevanti per la quantificazione dell’energia condivisa e il Gestore dei servizi energetici monitora, con cadenza mensile, i dati relativi all’energia elettrica condivisa e fornisce un punto di contatto per la registrazione degli accordi di condivisione dell’energia e per fornire e ricevere informazioni utili alla condivisione (punti di misurazione, cambiamenti ubicazione e partecipazione degli utenti).
L’articolo 6 apporta, invece, modifiche agli articoli 2 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 (attuativo della cd. direttiva RED II). In particolare, il comma 1, lett. a) modifica la soglia temporale utilizzata nella definizione di energia condivisa (rispetto alla quale viene determinato lo scorporo dell’energia condivisa), di cui alla lettera q) dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 199/2021, in modo da adeguarla alla modifica operata dall’esaminato articolo 5.
La lett. b) del comma 1, interviene sostituendo il riferimento ai clienti domestici con quello ai clienti finali, all’articolo 32, comma 3, lett. c), così da chiarire che la disciplina dello scorporo in bolletta, secondo le modalità individuate dall’ARERA, si applica ai clienti finali (come previsto la direttiva (UE) 2024/1711), nel cui ambito sono incluse anche le imprese, e non solo, come attualmente previsto, ai clienti domestici, disposizione criticata dalle associazioni di categoria.
L’approvazione del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 determinerà l’adeguamento del quadro regolatorio vigente per le CACER per la condivisione dell’energia, scardinando alcuni vincoli e restrizioni nazionali, imposte al principio comunitario di libertà di condivisione dell’energia.
Si sta evidenziando l’inadeguatezza dello schema virtuale di condivisione dell’energia.
Ricordiamo che tale schema non consente prima di accedere all’energia del fornitore di ricevere energia prodotta nella CER, la condivisione di energia non avviene tramite contratti privati di compravendita tra cittadini, scambi di energia tra pari, ma deve necessariamente passare attraverso la rete energetica nazionale, la comunità energetica rinnovabile deve ripartire (!) a ciascun membro gli incentivi e le valorizzazioni ricevute mensilmente in acconto dal GSE, sulla base dei dati ricevuti dal D.S.O., conguagliati annualmente.
Continuano, dunque, le modifiche in corso d’opera al quadro regolatorio delle CER, modifiche che, pur apportando interventi migliorativi per il recepimento della direttiva, costituiscono elementi di continua incertezza per gli operatori del settore.





