Ecobonus e sismabonus: cosa cambia con il Decreto Rilancio

19 Maggio 2020 Ilaria Rebecchi


Aliquota al 110% per tutti gli interventi di efficientamento energetico: ecco i dettagli del nuovo Decreto in tema di edilizia

A partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa, beneficeranno di Ecobonus e Sismabonus fino al 110%.
Unica condizione è quella che si realizzino maxi-interventi volti a migliorare anche la classe energetica.
La nuova agevolazione sarà fruibile in veste di detrazione fiscale o sconto in fattura con cessione del credito all’impresa fornitrice o a banche e intermediari finanziari.
Questa la sintesi del superbonus edilizia decretato dal Governo nel Dl Rilancio approvato il 13 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri.

Ecobonus

Per ottenerlo con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori di riqualificazione energetica degli edifici, quali interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Superbonus edilizia

L’aliquota al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico anche se già agevolati dall’Ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti parallelamente ad uno dei maxi-interventi. In aggiunta, anche due nuove tipologie, quali l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo; e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degli maxi-interventi.
Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, su singole unità adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Modalità

L’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno 2 classi energetiche, oppure che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Anche gli interventi agevolati dal superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, ed ecobonus e sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110% non solo la possibilità di detrazione fiscale: il contribuente potrà anche optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo come credito di imposta cedibile ad altri, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta.

 

 

Ilaria Rebecchi

Executive Editor della rivista e del portale Smart Building Italia, lavora come Giornalista e Senior Copywriter specializzata in settori come tecnologia e digitale, creatività e social media.