Decreto correttivo al Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

9 Aprile 2024 Pasquale Capezzuto


Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, atto n. 108  derivante dalla delega contenuta nell’art. 4 della legge di delegazione europea 2019- 2020 (n. 53 del 2021).
Con tale provvedimento il Governo italiano ha predisposto un testo ampio di correzioni al decreto legislativo n. 259 del 2003, già più volte novellato e, da ultimo, modificato con il decreto legislativo n. 207 del 2021, relativo alle comunicazioni elettroniche.

La relazione illustrativa del Governo espone, tra l’altro, che “le modifiche normative sono dovute in larga parte all’innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni, che si affianca al più ampio contesto delle misure di semplificazione per l’innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale previste dal PNRR.

A livello europeo la direttiva 2018/1972/UE ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti

Ricordiamo che si definisce impianto di comunicazione elettronica  un insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi.

Al fine di estendere la copertura della rete a banda ultralarga si è introdotta una disposizione che impone alle regioni e agli enti locali di favorire la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili. In tali casi gli stessi Enti dovranno garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto.

Vengono prorogati i termini della mappatura della copertura geografica, con l’aggiunta del grado di utilizzo delle infrastrutture per la banda larga.

La novità che più riguarda il settore dell’infrastrutturazione digitale degli edifici è quella relativa alla modifica dell’art. 135 bis comma 2 bis del Testo Unico dell’Edilizia

La nuova disposizione prevede che i soggetti deputati all’inserimento nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) dei dati  delle infrastrutture  fisiche passive multiservizio in fibra ottica, realizzate  nei nuovi edifici o in interventi edilizi che richiedano il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 del Testo Unico per l’Edilizia, non siano piu’ i Comuni.

Si prevede ora che sia direttamente il tecnico, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che ha rilasciato l’attestazione dell’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, il soggetto a cui compete, su istanza del privato, l’onere di comunicare al SINFI, entro 90 giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici.

Viene in tal modo superata una disposizione che si è dimostrata di scarsissima attuazione da parte dei Comuni italiani anche perchè mal concepita.

Rammentiamo che secondo l’art.8 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 la titolarità di questa infrastruttura, per edifici condominiali, è del condominio, il quale ha il diritto ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.

Si noti, di contro, come l’attribuzione del succitato compito all’installatore abilitato, compito che richiede una particolare competenza, trascuri la figura del professionista abilitato progettista della stessa infrastruttura.

Tale figura, per le caratteristiche di potenza elettrica degli attuali nuovi edifici, è già presente in base alle competenze della progettazione degli impianti stabilite dal D.M. n. 37/08.

Osserviamo come il processo di rivisitazione delle disposizioni in corso e l’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsto dalla Legge n. 214/2023, sia funzionale alla diffusione delle tecnologie 5G, tecnologie di connettività che rendono disponibili nuove opportunità per la gestione dei big data negli edifici digitali e nelle smart cities, verso la cosiddetta Gigabit Society europea (COM 2016/587 final).

Pasquale Capezzuto

Presidente dell’Associazione Energy Managers di Bari, Presidente Commissione UNI/TC058 “Citta’,comunita’ e infrastrutture sostenibili”, già Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari e Coordinatore della Commissione Energia, Impianti, Ambiente e Sostenibilità dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, membro del Gruppo di Lavoro Energia del C.N.I.